1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a:

  • a)penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione;
  • b)penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell'ispettorato;
  • c)procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo:
  • i)interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell'impresa o qualunque altra persona che si trovi nell'azienda, sulle varie materie relative all'applicazione delle disposizioni di legge;
  • ii)chiedere, secondo le modalita' previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta e' prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti;
  • iii)prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati. 2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtu' del comma a) e
  • b)del precedente paragrafo, nell'abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorita'. 3. Gli ispettori dovranno, al momento dell'ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art16 · fonte del testo

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