1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro, l'ispezione del lavoro in agricoltura sara' posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale. 2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l'espressione "organo centrale" puo' designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un'entita' costituente federata. 3. L'ispezione del lavoro in agricoltura potra' essere ad esempio assicurata da:

  • a)un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell'attivita' economica;
  • b)un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante un'adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;
  • c)un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;
  • d)un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attivita' sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro, in altri settori dell'attivita' economica quali l'industria, i trasporti ed il commercio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art7 · fonte del testo

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