1. L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovra' essere informato degli infortuni sul lavoro nonche' dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale. 2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art19 · fonte del testo

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