1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l'utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza. 2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:

  • a)siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;
  • b)siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell'attivita', in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza. 3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l'autorita' competente affinche' formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive. 4. I difetti constatati dall'ispettore nel corso della visita ad una azienda, cosi' come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all'attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art18 · fonte del testo

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