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Lavoro
Convenzione 134
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro · Legge 10 aprile 1981, n. 157
- Aggiornato al
- 29 aprile 1981
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 207
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 134 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI…
- Art. 2In ogni Paese marittimo, la competente autorita' dovra' adottare le necessarie misure…
- Art. 3Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri…
- Art. 4Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere…
- Art. 5Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4…
- Art. 6Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la…
- Art. 7Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o piu' persone qualificate o per…
- Art. 8Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla…
- Art. 9La competente autorita' dovra' favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle…
- Art. 10I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni…
- Art. 11Le ratifiche formali della presente della convenzione saranno trasmesse al Direttore…
- Art. 12La presente convenzione non vincolera' che i membri della Organizzazione internazionale…
- Art. 13Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo…
- Art. 14Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 15Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario…
- Art. 16Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 17Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente…
- Art. 18Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente…
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