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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982
Legge 5 marzo 1985, n. 129
- Aggiornato al
- 15 aprile 1985
- Articoli
- 47
- Versioni storiche
- 50
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA…
- Art. 2che hanno diritto al transito Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il…
- Art. 3per il transito 1. I documenti che vengono rilasciati ai fini della applicazione…
- Art. 4Tutti i cittadini dei due Stati residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che…
- Art. 5nell'area adiacente 1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5…
- Art. 6' di rilascio del lasciapassare 1. I lasciapassare di cui all'articolo 4 sono rilasciati…
- Art. 7delle persone per attivita' connesse con i beni agrari 1. I cittadini dei due Stati…
- Art. 8di proprieta' I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente…
- Art. 9giuridiche 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono…
- Art. 10complementare agricolo 1. Il documento che da' diritto alle persone indicate negli…
- Art. 11straordinario 1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, puo' essere…
- Art. 12di calamita' Nei casi di calamita' (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa…
- Art. 13I valichi indicati nell'allegato n. 4 attraverso i quali ha luogo il movimento delle…
- Art. 14comuni al lasciapassare 1. Il rilascio del lasciapassare, del foglio complementare…
- Art. 15della reciprocita' 1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio…
- Art. 16delle linee marittime e terrestri 1. La Commissione Mista Permanente di cui all'articolo…
- Art. 17fiscale a favore di imprese di trasporti 1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e…
- Art. 18per il trasporto dei viaggiatori 1. Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli…
- Art. 19dei biglietti 1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti puo'…
- Art. 20delle somme riscosse per biglietti 1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 19 non…
- Art. 21delle navi e notifica per attivazione di linee 1. Le linee marittime di cui al presente…
- Art. 22delle navi 1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere alle navi…
- Art. 23di cabotaggio 1. Le navi battenti bandiera di ciascuna delle Parti contraenti non possono…
- Art. 24di merci a mezzo di navi Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettuano…
- Art. 25di disposizioni piu' favorevoli Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in…
- Art. 26di servizi automobilistici di linea 1. Le autolinee di cui al presente Accordo sono…
- Art. 27delle concessioni 1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle…
- Art. 28Qualora un'impresa di autotrasporti autorizzata ai sensi del precedente articolo 26 ed…
- Art. 29di traffico interno Le imprese che hanno sede in uno Stato, autorizzate ai sensi del…
- Art. 30trasporti terrestri 1. Gli autoveicoli devono essere assicurati contro i rischi della…
- Art. 31, imposte e altri oneri Le proprieta' appartenenti a cittadini residenti in una delle…
- Art. 32per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo 1. I titolari di foglio…
- Art. 33stagionale 1. Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al…
- Art. 34valutarie e doganali 1. I titolari di lasciapassare possono portare seco, nell'altra…
- Art. 35per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri Ai…
- Art. 36per il trasferimento di medicinali Ai titolari di lasciapassare e' consentito di…
- Art. 37doganale 1. Ai Fini del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni fiscali e…
- Art. 38sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative 1. I competenti…
- Art. 39sulle malattie degli animali e misure relative 1. I competenti organi locali veterinari…
- Art. 40fitopatologiche e misure relative 1. Gli organi locali competenti per la conservazione…
- Art. 41di speciali convenzioni in materia di assicurazioni sociali 1. Le questioni concernenti…
- Art. 42per i cacciatori 1. I titolari di lasciapassare che siano in possesso di licenza di porto…
- Art. 43culturali, artistiche o sportive Le Autorita' competenti dei due paesi si adoperano…
- Art. 44Mista Permanente 1. Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente…
- Art. 45speciale 1. Ai membri della Commissione Mista Permanente, agli organi locali di frontiera…
- Art. 46dell'Accordo Il presente Accordo sara' valido un anno e sara' considerato come rinnovato…
- Art. 47Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di…
