[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DELLE PERSONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI E MARITTIMI TRA LE AREE LIMITROFE

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, convinte che le relazioni di buon vicinato e di cooperazione a parita' di diritti fra gli Stati ed i loro popoli corrispondano agli interessi di entrambi gli Stati, sia nelle loro totalita' che nelle zone di frontiera, nel desiderio di sviluppare, favorire ed ampliare la fruttuosa cooperazione in materia economica, culturale, sportiva ed in altri settori di interesse comune, e nello spirito dell'Accordo tra i due Paesi firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, hanno concordato di rinnovare e migliorare l'Accordo per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 31 ottobre 1962.

[3]Articolo 1 Determinazione delle aree

[4]1. I territori ai quali si applica il presente Accordo sono:

  • a)l'area del territorio italiano comprendente i Comuni elencati nell'allegato A;
  • b)l'area del territorio jugoslavo comprendente i Comuni elencati nell'allegato B. 2. Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale, amministrativa o catastale dei Comuni, o di parte di essi, menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art1 · fonte del testo

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