[1]sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative

[2]1. I competenti organi locali sanitari delle due Parti si danno comunicazione dei casi di malattie infettive ed epidemie di maggiore importanza che si verifichino nei territori di applicazione del presente Accordo. 2. Analoghe comunicazioni vengono scambiate quando si verifichino episodi di inquinamento idrico o atmosferico. 3. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte. 4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie. 5. Le malattie per le quali e' previsto lo scambio di informazioni da parte degli organi locali competenti e le modalita' delle comunicazioni vengono elencate nell'allegato n. 6.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art38 · fonte del testo

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