Qualora un'impresa di autotrasporti autorizzata ai sensi del precedente articolo 26 ed avente sede in uno dei due Paesi, commetta nel territorio dell'altro Paese una infrazione alle norme o condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea, le Autorita' competenti della Parte sul cui territorio e' stata commessa l'infrazione, possono chiedere alle Autorita' competenti dell'altra Parte, di diffidare, di sospendere temporaneamente o di revocare la concessione all'impresa, a seconda della gravita' dell'infrazione. Dei provvedimenti adottati viene data notizia all'Autorita' richiedente.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art28 · fonte del testo

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