[1]valutarie e doganali

[2]1. I titolari di lasciapassare possono portare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per gli importi censiti previsti dall'allegato n. 5 comma I. 2. In occasione del ritorno nel territorio di residenza, i titolari di lasciapassare possono portare seco mensilmente senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di diritti di dogana e di ogni altra imposta e tasca generi destinati ad uso proprio o casalingo nelle quantita' massime di cui all'allegato n. 5 comma II, e per il valore massimo di cui allo stesso allegato comma I. 3. I produttori agricoli titolari di foglio complementare possono inoltre portare seco quindicinalmente, dall'area di residenza nell'altra area, i generi di cui all'allegato n. 5 comma II destinati alla vendita. Detti generi sono esentati da ogni permesso di importazione o esportazione e sono esenti da ogni diritto di dogana o da ogni altra imposta e tassa. Essi possono reimportare alle stesse condizioni valuta o merci di cui all'allegato n. 5 per un valore massimo non superiore a quello indicato al comma 1 dell'allegato stesso. 4. Le facilitazioni di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate anche frazionatamente per settimana. 5. La Commissione Mista Permanente prevista dall'Accordo decide aggiustamenti dei valori in Lire italiane ed in Dinari jugoslavi di cui all'allegato n. 5, in modo da mantenere inalterata la portata delle facilitazioni di cui all'allegato stesso. 6. Gli operai ed impiegati residenti in una delle aree di cui al presente Accordo qualora svolgano regolare attivita' di lavoro nell'altra area possono trasferire tutto o parte dei proventi in conformita' alle modalita' previste dall'Accordo di pagamento vigente tra le due Parti al momento del trasferimento. 7. Ai Titolari di lasciapassare e' anche consentito portare fiori o lavorazioni in fiori per cerimonie senza permessi di importazione o di esportazione ed in esenzione di diritti di dogana o di ogni altra tassa. 8. Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone previste dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art34 · fonte del testo

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