[1]per i cacciatori

[2]1. I titolari di lasciapassare che siano in possesso di licenza di porto d'armi da caccia, hanno facolta' durante la stagione venatoria di portare nell'ara adiacente 1 o 2 fucili da caccia, nonche' un massimo di 100 cartucce per ogni arma. Essi sono tenuti ad osservare le disposizioni di carattere venatorio. 2. Gli organi dell'area di residenza trascrivono sul lasciapassare gli estremi dalla licenza di porto d'armi da caccia, il tipo, il calibro ed il numero di matricola delle armi. 3. Gli interessati sono tenuti a portare seco detta licenza di porto d'armi.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari