[1]per il trasferimento di medicinali

[2]Ai titolari di lasciapassare e' consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza, in esenzione di diritti doganali e di altre imposte o tasse:

  • a)medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
  • b)medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e siano destinati ad uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantita' contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art36 · fonte del testo

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