[1]di speciali convenzioni in materia di assicurazioni sociali

[2]1. Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che essendo residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti o Enti di assicurazione sociale delle due Parti, affinche' agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nella area di residenza sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonche' il pagamento delle indennita', a carico degli Istituti o Enti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta. 2. Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti o Enti di una area hanno sostenuto per conto degli Istituti o Enti dell'altra area.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari