[1]fitopatologiche e misure relative

[2]1. Gli organi locali competenti per la conservazione delle piante site nelle aree di applicazione del presente Accordo si informano reciprocamente per iscritto, entro il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni anno, su tutte le questioni importanti per l'applicazione delle misure per la difesa delle piante, sul trasferimento di sementi e piante da trapianto, sulle piante la cui importazione e' vietata dalla legge in vigore, sugli insetti nocivi e sulle malattie delle colture agricole, degli alberi e dei boschi. 2. Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione di organismi nocivi, i competenti organi locali possono accordare ai possessori di lasciapassare agricolo permessi individuali validi per la sola zona di loro competenza, che autorizzano, in deroga alle disposizioni fitosanitarie vigenti nei due rispettivi Paesi, l'introduzione nel proprio territorio di prodotti vegetali provenienti da terreni e da fabbricati di abitazione situati nella zona di applicazione del presente Accordo, purche' vengano utilizzati nell'area di applicazione dell'Accordo stesso. 3. In caso di calamita', epifitie e infestazioni parassitarie le informazioni saranno telegrafiche e potranno essere seguite da incontri tra esperti delle due Parti. Ciascuna delle due Parti potra' convocare l'altra con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. In caso di necessita' i singoli Comuni e gli osservatori per le malattie delle piante potranno scambiarsi direttamente le informazioni. 5. In casi occasionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure fitopatologiche - a carattere provvisorio - dandone immediata comunicazione all'altra Parte. 6. Analoga comunicazione viene data alla cessazione delle misure provvisoria citate. 7. I valichi attraverso i quali possono essere effettuate le importazioni di prodotti vegetali di cui al precedente comma 2 saranno concordati dalle competenti Autorita' locali. 8. La indicazione degli organi competenti locali e le modalita' delle comunicazioni cono indicate nell'allegato n. 8.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art40 · fonte del testo

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