Art. 4 — Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base

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Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 2 16 19

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423

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Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

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Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".

19

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".

Testo in vigore dal 19 agosto 2014 al 31 maggio 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1992

    Illegittimità dichiarata
    29 ottobre 1992

    L'affidamento dell'accertamento dell'handicap alle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, anche esorbitanti dalle competenze regionali (quali ad esempio, l' inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.) cosicché non può lamentarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 19, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).

    Art. 41 Legge 104 · Art. 10 Legge 104 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 21 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 20 febbraio 2026 — 21 aprile 2026per 2 mesi
  3. 25 febbraio 2025 — 20 febbraio 2026per 12 mesi
  4. 30 giugno 2024 — 25 febbraio 2025per 8 mesi
  5. 12 settembre 2019 — 30 giugno 2024per 5 anni
  6. 1 gennaio 2019 — 12 settembre 2019per 8 mesi
  7. 31 maggio 2017 — 1 gennaio 2019per un anno
  8. 19 agosto 2014 — 31 maggio 2017per 3 anni
  9. 6 luglio 2011 — 19 agosto 2014per 3 anni
  10. 28 ottobre 1993 — 6 luglio 2011per 18 anni
  11. 17 febbraio 1992 — 28 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2011 al 19 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art4 · fonte del testo

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