Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/10/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi

primo, terzo e sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",

promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 18 marzo

1992, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30

del registro ricorso 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e

l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 18 marzo 1992, la Regione Lombardia ha

chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale

degli artt. 4, 10, commi primo, terzo e sesto, 11, 18, comma quarto,

19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), per contrasto con gli artt. 117, 118, 3 e 97 della

Costituzione.

La ricorrente, in particolare, lamenta la violazione degli artt.

117 e 118 Cost. da parte del comma primo dell'art. 10 (secondo cui i

comuni, i loro consorzi e unioni, le comunità montane e le unità

sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi

sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono

realizzare, con le proprie ordinarie risorse di bilancio, comunità

alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in

situazione di gravità) e del comma terzo del medesimo articolo

(secondo cui gli stessi enti possono contribuire, mediante appositi

finanziamenti, previo parere della Regione sulla congruità

dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e

al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per

persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti,

associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza (I.P.A.B.), società cooperative e organizzazioni di

volontariato iscritte negli albi regionali). Tali disposizioni

ignorerebbero la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni

in materia di beneficenza pubblica; la seconda di esse, inoltre,

consentirebbe l'aggiramento della funzione programmatoria regionale

in quanto il parere della Regione ivi previsto sarebbe obbligatorio

ma non vincolante.

Il comma sesto del medesimo art. 10 (per il quale l'approvazione

dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati

concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai

centri socio-riabilitativi, con vincolo di destinazione almeno

ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi previsti

dalla legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica

destinazione, costituisce variante del piano regolatore) nel

prevedere una variante automatica allo strumento urbanistico,

eluderebbe la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in

materia urbanistica, in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., e

urterebbe contro il principio di ragionevolezza, con ciò violando

anche gli artt. 3 e 97 Cost.

La riserva di competenza regionale disposta dagli artt. 117 e 118

Cost. sarebbe invasa anche dall'art. 11 - limitatamente, in realtà,

al comma secondo - perché attribuisce alla commissione centrale

istituita presso il Ministero della Sanità (art. 8 decreto

ministeriale 3 novembre 1989) il compito di esprimere il proprio

parere anche sui singoli provvedimenti di rimborso delle spese per i

soggiorni all'estero collegati ad interventi di cura presso centri di

altissima specializzazione, autorizzati dalle Regioni ai sensi

dell'art. 7 del citato decreto ministeriale.

L'art. 18 (limitatamente, in realtà, al comma quarto, secondo cui

i rapporti dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e

delle unità sanitarie locali con i diversi enti ed organismi che

svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione

lavorativa di persone handicappate, sono regolati da convenzioni

conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del

lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro della

sanità e con il Ministro per gli affari sociali) violerebbe gli

artt. 117 e 118 Cost. per il fatto di imporre schemi-tipo di

provenienza ministeriale per la disciplina di rapporti relativi a

materie attribuite alla potestà legislativa e amministrativa

regionale.

Gli artt. 4 e 19, nel demandare gli accertamenti relativi alla

sussistenza, alla natura, all'entità e alle conseguenze

dell'handicap - anche agli effetti del collocamento obbligatorio al

lavoro - alle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15

ottobre 1990, n. 295, violerebbe - secondo la ricorrente - la

competenza regionale a disciplinare l'assetto organizzativo degli

organi da destinare all'accertamento in una materia riservata alla

propria potestà.

L'art. 40, comma secondo - nell'attribuire agli statuti comunali la

competenza a disciplinare il raccordo tra gli interventi a sostegno

dei portatori di handicap e i servizi socio-sanitari ed educativi

esistenti a livello locale - aggirerebbe ed eluderebbe le competenze

legislative ed amministrative della Regione nella materia, oltre ad

essere viziata da irragionevolezza sotto il profilo dell'innovazione

introdotta nella funzione e nel contenuto degli statuti di cui

all'art. 4 legge n. 142 del 1990. Si assumono perciò violati, oltre

agli artt. 117 e 118, anche gli artt. 3 e 97 Cost.

Anche il comma primo del medesimo art. 40 si porrebbe in contrasto

con gli artt. 117 e 118 Cost. perché, nell'enunciare quale criterio-guida la priorità degli interventi di riqualificazione, di riordino

e potenziamento dei servizi esistenti, si rivolgerebbe direttamente

verso gli enti locali e non formulerebbe un principio per il

legislatore regionale.

Sarebbe illegittimo infine, per violazione dei medesimi articoli,

l'art. 41, poiché - nell'escludere le rappresentanze regionali dalla

composizione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

(comma quarto) - prevede che quest'ultimo possa "avvalersi" (comma

sesto) di tre assessori regionali, e ciò senza chiarire per lo

svolgimento di quali funzioni, ed equiparando questi soggetti ad

organi periferici dello Stato, ad esperti o a rappresentanti di enti

locali.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni.

In via di premessa, l'Avvocatura osserva come la linea portante

cui la legge si ispira sia quella di individuare un sistema di

diritti degli handicappati e di corrispondenti obblighi di

prestazione della collettività in loro favore. In questo quadro, la

legge definisce le competenze e gli obiettivi assegnati agli enti

locali alla stregua del criterio della necessaria integrazione (o

complementarietà) delle "prestazioni sanitarie e sociali", in

attuazione del precetto dell'art. 38, primo comma, Cost.

In coerenza con tale criterio di complementarità degli

interventi, la legge - quindi - tocca diverse "materie", coordinando

i settori d'azione demandati a vari enti ed organismi.

Di conseguenza, sarebbe riduttivo e improprio il richiamo alla

sola materia della "beneficenza pubblica" su cui la Regione Lombardia

ha fondato il suo ricorso, e ciò anche ad intendere tale riferimento

come diretto, in forma ellittica, ad evocare anche la materia della

"assistenza sanitaria ed ospedaliera".

In ogni caso tutte le censure di incostituzionalità della legge

dovrebbero ritenersi infondate perché essa reca "i principi

fondamentali dell'ordinamento" in tema di protezione dei diritti e di

assistenza delle persone handicappate ed è quindi capace - in virtù

di questo suo tratto caratterizzante - di imporsi all'osservanza

degli Enti di autonomia nell'esercizio delle loro competenze.

Con riferimento alle specifiche censure formulate dalla Regione

ricorrente, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità di quella

rivolta al primo comma dell'art. 10, in quanto affidata alla generica

denunzia di violazione degli artt. 117 e 118 e priva di una congrua

esplicitazione di specifici profili di contrasto. Questa stessa

censura, comunque, come quella sollevata nei riguardi del terzo

comma, sarebbe da ritenere infondata, nella parte diretta a lamentare

il carattere non vincolante del previsto parere della Regione.

Infatti, resterebbe in ogni caso assicurato alle singole Regioni, nei

rispettivi ambiti territoriali, di indirizzare e coordinare i diversi

interventi già in sede di approntamento degli strumenti della

programmazione, sì che - e quando pure non vincolante - il

prescritto "parere di congruità" sulla singola iniziativa sarebbe

misura adeguata ed idonea a salvaguardarne gli obiettivi di

programma.

Parimenti infondate dovrebbero ritenersi le censure mosse al comma

sesto del medesimo art. 10. Per l'Avvocatura è rimesso alla

discrezionalità del legislatore di apprezzare in quali, e quanti,

casi la rilevanza dell'interesse pubblico da soddisfare e le ragioni

d'urgenza dell'intervento consiglino di derogare alle ordinarie forme

procedimentali poste a presidio di altro interesse pubblico; d'altra

parte, nel caso, la previsione d'efficacia derogatoria degli

strumenti urbanistici vigenti rinviene comunque adeguata

giustificazione nel complesso di atti (anche di controllo) attraverso

i quali è destinata a trovare realizzazione l'iniziativa dei

soggetti pubblici, sia pure in forma di mera contribuzione

finanziaria a (necessariamente) specifici ed articolati programmi

edilizi da altri promossi. Per tal guisa infatti è sufficientemente

tutelato l'interesse urbanistico, risultandone assorbita e superata

la necessità d'una specifica procedura d'approvazione di varianti

del piano regolatore.

La censura mossa all'art. 11 appare all'interveniente

inammissibile per genericità e comunque infondata. Infatti la

Commissione ivi prevista, composta anche dai rappresentanti delle

Regioni, è chiamata ad esprimere il parere sui rimborsi, alla

stregua di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento, per

assicurare il soddisfacimento di esigenze d'uniformità di

trattamento; il mezzo prescelto allo scopo non è tale da

soverchiare, irragionevolmente e senza oggettiva necessità, le

rivendicate sfere d'autonomia delle Regioni (alle quali è - invece -

assicurata la possibilità di far convenientemente valere i

rispettivi punti di vista nell'ambito dell'unica commissione

consultiva).

Con riferimento alle censure formulate, ai sensi degli artt. 117 e

118 Cost., nei confronti dell'art. 18 della legge, l'Avvocatura

osserva che la norma muove, bensì, dal piano dell'assistenza sociale

ma lo supera, prefiggendosi di garantire agli handicappati congrue

opportunità di esercizio del diritto al lavoro, quale momento di

più piena integrazione nella comune vita sociale. E giacché la

materia dell'occupazione o, più in generale, del lavoro non rientra

fra quelle di competenza regionale, la doglianza della ricorrente è

destituita di fondamento.

Né ha maggior pregio - secondo l'Avvocatura - la critica rivolta

agli artt. 4 e 19. La disciplina impugnata, infatti, ubbidisce, sul

punto, ad un palese principio di uniformità trattandosi in ultima

analisi di assicurare (anche attraverso una predeterminata

integrazione di già esistenti collegi medici) unicità di criteri

tecnici in una valutazione destinata ad avere effetti anche in

materie (art. 19) di certo estranee alle attribuzioni regionali.

Anche la doglianza relativa all'art. 40, secondo l'Avvocatura, non

ha ragion d'essere, avuto riguardo all'art. 128 Cost. ed alle

funzioni che la legge impugnata ha attribuito, nella materia de qua,

ai comuni. In relazione, poi, alla pure dedotta violazione degli

artt. 3 e 97 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole innovazione

introdotta nel contenuto degli statuti degli enti locali, si aggiunge

che la norma in esame non apporta alcuna deroga alla legge 8 giugno

1990, n. 142, in quanto si limita a specificare, in un ulteriore

settore, il contenuto degli statuti nella parte riguardante

l'ordinamento dei servizi. Del resto l'elementare criterio di

economicità e ragionevolezza indicato ai Comuni (ma non solo a

questi, attesa la natura di normativa di principio propria della

legge denunciata) ai fini della scelta di priorità degli interventi

da attuare (pur sempre "nel quadro della normativa regionale") pone

il primo comma dell'art. 40 al di fuori della portata delle censure

della ricorrente, che a torto si duole di non essere esclusiva

destinataria del principio secondo cui, in ordine di priorità, vanno

privilegiati gli interventi di riordino e potenziamento dei già

esistenti servizi.

Da ultimo, l'Avvocatura chiede che siano disattese le censure

mosse all'art. 41 nella parte che si riferisce alla composizione del

Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. A suo avviso la

formula letterale adottata dal legislatore, infatti, ancorché

impropria, sta con tutta evidenza a significare che gli assessori,

come i rappresentanti degli enti locali, gli esperti ecc. sono

chiamati ad integrare la composizione e, quindi, a far parte del

Comitato, che ne risulta perciò organo a composizione mista (al pari

di tanti altri) e strutturalmente idoneo a recepire le valutazioni

degli interessi di tipo preminentemente locale. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia impugna diversi articoli della legge 5

febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate), lamentando la

lesione delle proprie competenze in tema di beneficienza pubblica,

sanità e urbanistica (artt. 117 e 118 Cost.), nonché la violazione

del principio di ragionevolezza tratto dagli artt. 3 e 97 Cost.

2. - La legge impugnata, rispondendo ad un'esigenza profondamente

avvertita, è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico

la tutela del portatore di handicap. Essa incide perciò

necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca

scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di

inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente

di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione di barriere

architettoniche e in genere di ostacolo all'esercizio di varie

attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti. La

tutela così apprestata dalla legge dunque investe necessariamente

oggetti che afferiscono parte a competenze statali e parte ad

attribuzioni regionali e di enti minori. D'altra parte il suo

complessivo disegno è fondato sulla esigenza di perseguire un

evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è

quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello

uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei

soggetti portatori di handicaps. Al perseguimento di simile interesse

partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel

quadro dei principi posti dalla legge e secondo le modalità ed i

limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento

dell'interesse medesimo.

Alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi

diretti, sia compiti di disciplina dei modi e livelli qualitativi di

erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti enti locali.

3. - Ciò premesso, si deve ora passare all'esame analitico delle

singole censure.

La prima doglianza concerne l'art. 10, comma primo, della legge.

Questo articolo attribuisce ai comuni, alle comunità montane e alle

unità sanitarie locali la facoltà di realizzare - nell'ambito delle

proprie competenze e con le proprie ordinarie risorse di bilancio -

comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per le persone

portatrici di handicaps gravi. La disposizione, secondo la

ricorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. per il fatto di

ignorare completamente le competenze regionali in tema di beneficenza

pubblica. Ora, anche a prescindere dalla considerazione che il tipo

di provvidenza in questione non si presta ad essere ricompreso nella

sola materia della beneficenza pubblica, ancorché latamente intesa,

resta il fatto che la censura è assolutamente generica e sfornita di

motivazione: di conseguenza, secondo la ferma giurisprudenza di

questa Corte (cfr., ad es., le sentenze nn. 517 del 1987; 998, 1031,

1111 del 1988; 242, 459 del 1989; 85 del 1990) essa deve essere

dichiarata inammissibile.

Impugnato è anche il comma terzo dello stesso art. 10, il quale

prevede che gli enti indicati nel precedente primo comma possono

contribuire alla realizzazione e al sostegno di case-alloggio e

centri riabilitativi promossi da I.P.A.B. e da vari enti privati,

"previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa

rispetto ai programmi regionali". La ricorrente lamenta che,

contemplando come solo obbligatorio ma non anche vincolante il parere

regionale, la previsione in discorso aggirerebbe la sua funzione

programmatoria nella materia.

La censura non è fondata. Infatti, considerato il complesso

intreccio di competenze sull'argomento, il parere obbligatorio della

Regione circa la congruità rispetto ai propri programmi di singole

opere di competenza di altri soggetti e da questi finanziate, può

considerarsi, uno strumento idoneo e sufficiente a salvaguardare il

ruolo della medesima Regione, atteso che tale ruolo trova la sua

naturale garanzia nel potere di dettare la normativa nel quadro della

quale, secondo la stessa legge (art. 40, comma primo), i comuni, le

comunità montane e le unità sanitarie locali debbono attuare gli

interventi sociali e sanitari previsti.

Il comma sesto dello stesso art. 10 prevede che l'approvazione dei

progetti edilizi concernenti immobili da destinare alle comunità

alloggio e ai centri socio-riabilitativi, ove localizzati in aree

vincolate o a diversa specifica destinazione, costituisca variante

del piano regolatore. La ricorrente, sul presupposto della

sottrazione di tale variante all'approvazione regionale, lamenta una

lesione delle proprie competenze in materia urbanistica, nonché,

trattandosi di una deroga ingiustificata al regime ordinario, la

violazione del principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost.

Le censure non sono fondate. Infatti, al contrario di quanto

ritiene la Regione, la rimessione, nel caso di specie, di poteri

decisionali definitivi alle autorità comunali e la mancata

previsione dell'approvazione delle varianti da parte delle Regioni ha

il suo fondamento giustificativo nella necessità di snellire ed

accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o

sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare

preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di handicaps in

situazione di gravità; d'altra parte la previsione di simili

varianti automatiche non è sprovvista di contestuali cautele e

vincoli intesi ad assicurare una equilibrata soddisfazione dei

diversi interessi afferenti al governo del territorio. Pertanto, non

può parlarsi di illegittima limitazione delle competenze regionali.

4. - L'art. 11, secondo comma, è considerato lesivo delle

attribuzioni regionali perché affida alla competente Commissione

centrale presso il Ministero della Sanità di esprimere pareri anche

sui singoli rimborsi autorizzati dalle Regioni per i soggiorni

all'estero per cure dei soggetti handicappati.

La doglianza è infondata. Il decreto del Ministro della Sanità 3

novembre 1989 - recante criteri per la fruizione di prestazioni

assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima

specializzazione all'estero - prevede che la Commissione centrale sia

sentita ogni volta che si debba disporre un rimborso in deroga alle

ordinarie procedure o agli ordinari criteri di concorso nelle spese

(art. 7, commi secondo e terzo). La previsione del parere della

medesima Commissione nei casi indicati dall'impugnato art. 11, comma

secondo, della legge-quadro, costituisce espressione della medesima

impostazione, dal momento che, riguardando specificamente il

soggiorno in albergo di handicappati ed accompagnatori eventualmente

necessario, costituiscono anch'essi ipotesi di deroga al regime

ordinario, che esclude di norma dal rimborso le spese di soggiorno

(art. 6, comma quattordicesimo). L'intervento consultivo della

Commissione risponde all'esigenza, particolarmente pressante in

siffatte ipotesi, di assicurare la più rigorosa applicazione di

criteri uniformi in tutto il territorio nazionale. Di conseguenza non

può dirsi compressa in modo indebito la sfera di determinazione

delle Regioni, tanto più perché nella Commissione sono presenti

anche loro rappresentanti che possono perciò far valere in questa

sede le loro ragioni.

5. - L'impugnativa concernente l'art. 18, comma quarto, non è

fondata. Questa disposizione affida ad un decreto ministeriale di

approvare schemi-tipo di convenzione per regolare i rapporti tra enti

locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono

attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone

handicappate nel mondo del lavoro. Simile previsione non configura

alcuna illegittima interferenza nella sfera di competenza regionale,

poiché incide in una materia, l'occupazione, affidata, come questa

Corte ha già chiarito (cfr. spec. le sentenze nn. 799 e 998 del

1988), alla responsabilità finale e globale dello Stato, il quale

dunque ben può, nel caso presente, come del resto avviene in ipotesi

consimili (cfr., per es., la sentenza n. 49 del 1991) imporre le

prescrizioni indispensabili a conferire alle convenzioni in discorso

quel minimum di uniformità in sede nazionale, necessario alla

realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali

fondamentali.

La questione relativa agli artt. 4 e 19 è infondata per il fatto

che il criticato affidamento dell'accertamento dell'handicap alle

commissioni mediche presso le unità sanitarie locali ha rilevanza

per tutti gli interventi previsti dalla legge, alcuni dei quali

esorbitano dalle competenze regionali (per es. inserimento nel mondo

del lavoro e nella scuola, etc.).

6. - Non è fondata la doglianza mossa all'art. 40, comma primo.

Basta ad escludere l'asserita violazione di competenze regionali la

considerazione che il criterio della priorità dell'utilizzazione dei

servizi già esistenti non si dirige solo e direttamente ai comuni e

agli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio

fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, secondo la

stessa disposizione, debbono svolgersi gli interventi previsti dalla

legge.

Infondata è poi anche la censura riguardante il comma secondo

dello stesso art. 40. L'attribuzione agli statuti comunali della

disciplina delle modalità di coordinamento degli speciali interventi

per gli handicappati con gli altri servizi sociali, sanitari ed

educativi non viola competenze regionali, perché la disciplina delle

funzioni dei comuni, e del modo in cui esse debbano svolgersi in

ambito intracomunale non spetta alle Regioni, ma è riservata allo

Stato dall'art. 128 Cost. L'impugnativa del medesimo comma per la

asserita irragionevolezza della pretesa innovazione della funzione e

contenuto di tali statuti quali previsti dall'art. 4 legge n. 142 del

1990 è inammissibile perché assolutamente generica e priva di

motivazione.

7. - È invece fondata l'impugnativa avente ad oggetto l'art. 41.

Questo articolo descrive le competenze del Ministro per gli affari

sociali e dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, di un Comitato nazionale per le politiche

dell'handicap, con compiti consultivi; in particolare, tale Comitato

deve essere sentito dal Ministro prima di provvedere a ripartire tra

le Regioni e le Province autonome, annualmente e proporzionalmente

agli abitanti, l'apposito fondo per l'integrazione degli interventi

regionali e provinciali per gli handicappati (art. 42, commi primo e

secondo); lo stesso Comitato potrà, dopo il primo triennio,

approvare altri criteri di ripartizione del fondo, sentita la

Conferenza Stato-Regioni (art. 42, comma terzo).

Quanto alla sua struttura, il Comitato è composto da ministri, e

si avvale di soggetti esterni: tra questi, oltre ai rappresentanti di

enti locali, enti ed associazioni di tutela degli handicappati,

sindacati maggiormente rappresentativi, sono indicati anche

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati tra

i rispettivi assessori dalla Conferenza Stato-Regioni.

La Regione censura proprio quest'ultima previsione poiché,

appunto, non integra i rappresentanti regionali nella composizione

del Comitato, ma configura la loro posizione in termini di mero

"avvalimento" da parte di quest'ultimo.

Indubbiamente il Comitato nell'espletamento dei suoi compiti, data

l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi

regna, coinvolge anche in vario modo settori affidati alla competenza

delle Regioni, ed esprime il proprio avviso sulla ripartizione dei

fondi tra di esse.

In siffatta situazione, la collaborazione regionale ai lavori del

Comitato non può essere configurata alla stessa stregua di quella

degli altri enti e soggetti contemplati dalla norma impugnata.

Infatti, trattandosi di interventi concernenti anche ambiti materiali

spettanti alla competenza delle Regioni, considerata la rilevanza

politica delle funzioni in gioco e la natura dei destinatari - che

non sono semplici uffici regionali - l'istituto dell'avvalimento non

si dimostra, nel caso di specie, strumento idoneo a salvaguardare la

posizione di queste ultime quali enti dotati di autonomia politica

costituzionalmente garantita. A tal fine è invece necessario che

l'apporto dei rappresentanti regionali si configuri come vera e

istituzionale partecipazione all'attività del Comitato.

Poiché non è possibile, a differenza di quanto ritiene

l'Avvocatura dello Stato, giungere a questo risultato in via di

interpretazione correttiva dell'impugnato art. 41, deve dichiararsi

l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo nella parte in cui

prevede, in relazione ai rappresentanti degli assessorati regionali e

delle Province autonome, che il Comitato "si avvale di", anziché "è

composto da".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto

comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), nella parte in cui, con riguardo alla lettera a),

prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in

riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevata dalla Regione

Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 40, comma secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione

Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4, 10, commi terzo e sesto, 11, comma secondo, 18, comma

quarto, 19, 40, commi primo e secondo, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevate dalla

Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione

Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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