Art. 3 — Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità

L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione ((delle disabilita')) sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione ((di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile)). La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. ((La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile)). Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',». Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2010 al 18 dicembre 2025. 6 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione tolto: di entrambe le aggiunto: delle disabilita' sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso … sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecita' civile tolto: e di sordita'aggiunto: , di sordita' civile e di invalidita' civile. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in … delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioniaggiunto: . La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-06-24;107~art3 · fonte del testo

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