Art. 40 — Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari
I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari.
Testo vigente dal 2 gennaio 1962
