Art. 63 — Assicurazione obbligatoria

A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. ((A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. L'entita' del contributo e la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.)) Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita ((...)) la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))

Testo vigente dal 20 agosto 1980

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 174/1987

    Questione infondata
    15 maggio 1987

    Sono manifestamente infondate le questioni identiche nei riferimenti, motivi e argomenti, ad altre gia` in precedenza decise, quando non vi siano ragioni di sorta per discostarsi da quelle pronunce. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 101 Cost.). - S. n. 167/1986; O. n. 282/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    Sono manifestamente infondate le proposte questioni, identiche (nei riferimenti, motivi ed argomenti) a quelle gia` dichiarate non fondate con sentenza. (Questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 57 e 63 L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 L. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, 33 L. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.). - S.n. 167/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1986

    Questione infondata
    19 dicembre 1986

    Sono manifestamente infondate - in quanto identiche a quelle già dichiarate non fondate con precedente sentenza e riproposte senza argomenti nuovi rispetto a quelli, con detta pronuncia, già esaminati - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 legge 23 dicembre 1978, n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33); 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537); 14 legge 26 aprile 1982, n. 181; 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638); 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97, 101, 134 Cost..

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1978 al 20 agosto 1980. 94 parole tolte, 121 parole aggiunte.

… ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmentetolto: , aggiunto: un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente commatolto: , un contributo per l'assistenza di malattia secondo le modalita' di cui ai commi seguentiaggiunto: . Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. L'entita' del contributo e la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita tolto: nel piano nazionaleaggiunto: ... la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta … ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. tolto: Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalita' di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma. Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441 COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art63 · fonte del testo

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