Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980

n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli

artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai

coltivatori diretti e dai liberi professionisti); degli artt. 57 e 63

della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale); dell'art. 3

del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980

n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga

dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile); dell'art.

12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 convertito in l. 26 settembre 1981

n. 537); dell'art. 14 della l. 26 aprile 1982 n. 181; degli artt. 4 e

14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983,

n. 638) e dell'art. 33 della l. 27 dicembre 1983 n. 730, promossi con

le ordinanze emesse il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona, il 29

aprile 1985 dal Pretore di Napoli, il 17 marzo 1986 dal Pretore di

Reggio Calabria, il 12 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, il 23

aprile 1986 e il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara, il 31 marzo

1985 e il 28 febbraio 1985 dal Pretore di L'Aquila e tre ordinanze

emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna, iscritte

rispettivamente al n. 146 del R.O.1983, ai nn. 356, 416, 428, 440,

441, 445, 446, 490, 491 e 492 del R.O. 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 dell'anno 1983 e

nn. 40, 41 e 42 della 1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Campanelli Andrea ed altri e di

Rossi Luciano, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di

malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è

stata oggetto di impugnativa da parte di diversi Pretori; in

particolare va rilevato che:

1) con ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di

Verona è stato impugnato l'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979

n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 con riferimento all'art. 3

Cost. (ord. n. 146/1983 R.O.);

2) con ordinanza emessa il 29 aprile 1985 (pervenuta il 5 maggio

1986 dal Pretore di Napoli è stato impugnato l'art. 14 d.l. 12

settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638 con

riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost. (ord. n.

356/1986 R.O.);

3) con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio

Calabria sono stati impugnati gli artt. 57 e 63 l. n. 833/1978 con

riferimento all'art. 3 Cost. nonché gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980,

12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 con

riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 416/1986

R.O.);

4) con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 (pervenuta il 23

maggio 1986) dal Pretore di Firenze gli artt. 57, secondo comma, e

63, terzo e quinto comma, l. n. 833/1978, 3 d.l. n. 663/1979 conv. in

l. n. 33/1980, 12, sesto ed ultimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in

l. n. 537/1981, 14, primo, quarto e sesto comma, l. n. 181/1982, 4,

quarto comma, 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l.

n. 638/1983, 33, primo e terzo comma, l. n. 730/1983, con riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 428/1986 R.O.);

5) con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Pescara

gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n.

402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.

730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 440/1986 R.O.);

6) con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di

Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l.

n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.

730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 441/1986 R.O.);

7) con ordinanza emessa il 31 marzo 1985 (pervenuta il 29 maggio

1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l.

n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n.

730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento

agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. 445/1986 R.O.);

8) con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 (pervenuta il 29

maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980,

12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l.

730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento

agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 446/1986 R.O.);

9-11) con tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di

Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l.

n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n.

463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 53 Cost. (ord. n. 490-492/1986 R.O.);

che le menzionate disposizioni vengono denunciate, ex artt. 3 e

53 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa, quella

percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di

malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume

- rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività

commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti, prima

della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di

natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti

ministeriali), dai lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e

di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa,

dalla capacità contributiva di ciascuno;

che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di

illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il

compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione

contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di

questa partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in

contrasto con "la regola della riserva di legge relativa" di cui

all'art. 23 Cost.;

che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione

poiché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli

artt.76 e 77 Cost.;

che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11

novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:

- con l'art. 101, secondo comma, Cost. poiché, essendo norma

sostanzialmente di natura innovativa anziché di interpretazione

autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al

giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione;

- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre,

retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile

dal contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;

- con gli artt. 3 e 53 Cost.:

a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi

reddito anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione,

impone un duplice contributo (relativamente cioè ai due redditi) per

il fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri

soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;

b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a

duplice prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali

svolgono anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di

pensione statale, nei cui confronti è prevista soltanto la

contribuzione percentuale;

c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni

tra diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per

ciascuna di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore

della legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per

l'assicurazione di malattia;

che nei giudizi di cui alle ordinanze 356/86, 441/86 e 445/86 si

sono costituiti rispettivamente Andrea Campanelli ed altro, Mazza

Luigi ed altri e Rossi Luciano;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri in tutti i giudizi (ad

eccezione di quello di cui all'ord. n. 446/86) deducendo la manifesta

infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R.

8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura

legislativa;

che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538

sollevate dalle ordd. nn. 416, 445 e 446/1986 R.O. vanno dichiarate

manifestamente inammissibili;

che con la stessa sentenza n. 167/1986 è stata dichiarata

infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale,

secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i

contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti

per gli anni 1980-1984;

che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni

identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non

sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da

doversi modificare, in punto, quanto già deciso;

che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente

inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538

(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti agli

artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai

coltivatori diretti e dai liberi professionisti) sollevata, con

riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., dai Pretori di

Reggio Calabria (ord. n. 416/1986) e L'Aquila (ordd. nn. 445 e

446/1986);

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978

n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario nazionale), 3 d.l. 30

dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33,

(Finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), 12 d.l.

29 luglio 1981 n. 402 (conv. in

l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14

d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638),

33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, con riferimento agli artt.

3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost., dai Pretori di Verona (ord. n.

146/1983), Napoli (ord. n. 356/1986), Reggio Calabria (ord. n.

416/1986), Firenze (ord. n. 428/1986), Pescara (ordd. nn. 440,

441/1986), L'Aquila (ordd. nn. 445, 446/1986), Bologna (ordd. nn. 490

e 492/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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