Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27

dicembre 1983 n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1984); dell'art.

1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di

malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività

commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti);

dell'art. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale); dell'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv.

in l. 29 febbraio 1980 n. 33); dell'art. 12 d.l. 29 luglio 1981 n.

402; dei dd.ll. 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio

1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317; dell'art. 14 l. 26 aprile 1982 n.

181; degli artt.4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11

novembre 1983 n. 638); dell'art. 12, d.l. 29 luglio 1981 n. 402

(conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), promossi con ordinanze emesse

il 26 marzo dal Pretore di Brescia, il 14 maggio 1986 dal Pretore di

Firenze, il 18 novembre e 18 dicembre 1985 dal Pretore di Modena (n.

3 ordd.), il 21 giugno 1984 dal Tribunale di Brescia, il 17 giugno

1986 dal Pretore di Napoli, il 18 dicembre 1985 dal Pretore di

Modena, il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti, il 26 e 31 gennaio

1985 dal Tribunale di Brescia, il 25 giugno e il 9 luglio 1986 dal

Pretore di Avezzano, iscritte ai nn. 513, 600, 625, 626, 627, 673,

677, 678, 679, 700, 701, 707, 708 e 709 del Registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 48, 52,

56, 57 e 58 della prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Faglia Giovanni ed altri e di

Colombo Ambrogio, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di

malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è

stata oggetto di rimessione a questa Corte da parte di diversi

Pretori, in funzione di giudici del lavoro, e dal Tribunale di

Brescia; in particolare va rilevato che sono stati impugnati:

1) con ordinanza emessa il 26 marzo 1986 dal Pretore di Brescia

gli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, lett. b, d.l. 30 dicembre

1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 d.P.R. 8 luglio

1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre

1981 n. 437 (recte 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 d.l. 12

settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 35 (recte

33) l. 27 dicembre 1983 n. 730, per contrasto con gli artt. 3 e 53

Cost. e l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto con gli artt. 23,

76 e 77 Cost. (ord. n. 513/1986 R.O.);

2) con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 dal Pretore di Firenze

gli artt. 1, secondo comma, d.P.R. n. 538/1980, 12, quinto comma,

d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, terzo comma, l. n.

181/1982, 4, quinto comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 e

33, secondo comma, l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3 e 53

Cost. (ord. n. 600/1986 R.O.);

3) con ordinanza emessa il 18 novembre 1985 (pervenuta il 4 agosto

1986) dal Pretore di Modena l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto

con gli artt. 3, 23 e 97 Cost., nonché gli artt. 12 d.l. n. 402/1981

conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv.

in l. n. 638/1983 ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983,

317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 625/1986 R.O.);

4) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto

1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l.

n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n.

463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto

con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (ord. n. 626/1986 R.O.);

5) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto

1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980 per

contrasto con gli artt. 3, 23 e 97 Cost. nonché 12 d.l. n. 402/1981

conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv.

in l. n. 638/1983, ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983 e

317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 627/1986 R.O.);

6) con ordinanza emessa il 21 giugno 1984 (pervenuta il 9

settembre 1986) dal Tribunale di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979

conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,

14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 per

contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 673/1986 R.O.);

7) con ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di Napoli

l'art. 33 l. n. 730/1983 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

(ord. n. 677/1986 R.O.);

8) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 9

settembre 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980,

12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 8

d.l. n. 2/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3, 23,

53 e 97 Cost. (ord. n. 678/1986 R.O.);

9) con ordinanza emessa il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti il

d.P.R. n. 538/1980, nonché l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n.

638/1983, per contrasto con gli artt.3, 23, 56 (recte 53), 76, 97 e

101 Cost. (ord. n. 679/1986 R.O.);

10-11) con due ordinanze emesse rispettivamente il 31 e il 26

gennaio 1985 (pervenute entrambe il 22 settembre 1986) ancora dal

Tribunale di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.

33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n.

538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.

181/1982, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ordd. nn. 700 e

701/1986 R.O.);

12-14) con tre ordinanze emesse due il 25 giugno e una il 9 luglio

1986 dal Pretore di Avezzano gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l.

n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.

181/1982, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord.

n. 707-709/1986 R.O.);

che le menzionate disposizioni vengono denunciate nella parte in

cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonché il

massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi

professionisti, in modo più oneroso - si assume - rispetto a quanto

dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai

liberi professionisti non aventi reddito anche da lavoro dipendente o

da pensione, da coloro non tenuti, prima della legge n. 833/78,

all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art.

63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali): ciò a parità di

reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si

ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno ed in violazione

del principio di imparzialità;

che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione anche

perché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli

artt. 23, 76 e 77 Cost.;

che l'art. 14 d.l.12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11

novembre 1983 n. 638) contrasterebbe pure con l'art. 101, secondo

comma, Cost. poiché, essendo norma sostanzialmente di natura

innovativa anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso

e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi

nella loro applicazione (ord. 679/1986);

che, per quanto attiene ai giudizi relativi all'ord. n. 513/1986

e all'ord. n. 600/1986, questi concernono rispettivamente cittadini

c.d."non mutuati" (disciplinati in pejus, si assume, dall'impugnato

art. 63 l. n. 833/1978) e "un agente di commercio socio accomandante

di s.n. c." (che rimarrebbe discriminato rispetto ai soci di società

a responsabilità limitata o per azioni, nei cui confronti, per la

commisurazione del contributo, non si terrebbe conto del reddito da

tale attività derivante);

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 513/86 si sono

costituiti Faglia Giovanni ed altri;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri nei predetti giudizi

incidentali (ad eccezione di quelli di cui alle ordd. nn. 627, 673 e

700/1986) deducendo la manifesta infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

che, come preliminarmente eccepito dall'Avvocatura dello Stato,

va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata

dall'ordinanza n. 677/86, avendo il Pretore rimettente omesso ogni

motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere la

dedotta questione;

che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R.

8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura

legislativa (v. anche le successive ordinanze n. 282/1986 e n.

55/1987);

che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538

sollevate dalle ordd. nn. 513, 600, 625, 627, 678, 700 e 701/1986

R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che pure manifestamente inammissibili sono le questioni (v. ord.

625, 627 e 678/1986 R.O.) concernenti i decreti legge 10 gennaio 1983

n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n.

317, non essendo stati essi oggetto di conversione da parte del

Parlamento (cfr. la cit. ord. n. 282 del 1986);

che con le richiamate pronunce è stata dichiarata infondata

(ovvero manifestamente infondata) ogni altra questione di

legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle

disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia

gravanti sui liberi professionisti ovvero sui cittadini c.d. "non

mutuati";

che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni

identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non

sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da

doversi modificare, in punto, quanto già deciso;

che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente

inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate;

che parimenti manifestamente infondata va dichiarata la

questione sollevata dal Pretore di Firenze con l'ord. n. 600/1986: in

effetti, sebbene posta con riferimento ad "un agente di commercio

socio accomandante di s.n. c." la questione si fonda anch'essa,

identicamente a quelle prese in considerazione in precedenza, sui

criteri adottati dal legislatore (fino alla l. n. 730/1983) per la

determinazione del contributo sociale di malattia, con particolare

riferimento alla assoggettabilità o meno di determinati redditi

rispetto ad altri.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730

sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di

Napoli con l'ordinanza n. 677/1986;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538

sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 97 Cost., dai

Pretori di Brescia (ord. n. 513/1986), Firenze (ord. n. 600/1986),

Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti ( ord. n. 679/1986) e

dal Tribunale di Brescia (ordd. nn. 700 e 701/1986);

3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2,

11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317

sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal pretore

di Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986);

4) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30

dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29

luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26

aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l.

11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, in

relazione agli artt. 3, 53, 97 e 101 Cost., dai pretori di Brescia

(ord. n. 513/1986), Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti

(ord. n. 679/1986), Avezzano (ordd. nn. 707 e 709/1986), nonché dal

tribunale di Brescia (ordd. nn. 673, 700 e 701/1986);

5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, quinto comma, d.l. 29 luglio 1981 n.

402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14, terzo comma, l. 26

aprile 1982 n. 181, 4, quinto comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463

(conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) e 33, secondo comma, l. 27

dicembre 1983 n. 730 sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.,

dal Pretore di Firenze (ord. n. 600/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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