Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 149legge 89/1913

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge

16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dalla

Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento civile

sul ricorso proposto dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di

Napoli, Torre Annunziata e Nola contro Alessandra Del Balzo ed altro,

iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Alessandra Del Balzo;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, investita del giudizio sul ricorso proposto dal

Consiglio notarile locale avverso una sentenza del tribunale di

Napoli che aveva annullato il provvedimento del medesimo Consiglio

con il quale era stata applicata a un notaio, all'esito del

correlativo procedimento, la sanzione disciplinare della censura, la

Corte di cassazione, sezioni unite civili - sull'eccezione del

difetto di legittimazione a ricorrere del Consiglio notarile,

formulata dal notaio resistente nel medesimo giudizio - ha sollevato,

con ordinanza del 5 novembre 1999, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il giudice rimettente, il

procedimento di applicazione delle "pene disciplinari" notarili è

diversificato in ragione delle sanzioni, in quanto l'applicazione di

quelle minori (l'avvertimento e la censura) è devoluta al Consiglio

notarile e la relativa decisione, appellabile dinanzi al tribunale

del luogo, è poi ricorribile in Cassazione a norma dell'art. 111

della Costituzione (artt. 148 e 149 della legge n. 89 del 1913),

mentre l'applicazione di quelle più gravi (l'ammenda, la sospensione

e la destituzione) spetta al tribunale civile, la cui pronuncia è

soggetta a impugnazione davanti alla Corte d'appello e poi a ricorso

in Cassazione, per incompetenza, violazione o falsa applicazione

della legge (artt. 151-155 della legge n. 89 del 1913); restando a

parte l'ipotesi della sanzione minore applicabile nei confronti di un

membro del Consiglio notarile, che è disposta dal Presidente del

tribunale con decreto soggetto a reclamo davanti allo stesso

tribunale e, quindi, a ricorso per Cassazione (art. 150 della citata

legge n. 89);

che, relativamente alla fase giurisdizionale di tali

procedimenti, conseguente ai provvedimenti del Consiglio notarile, è

insorto un contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di

legittimità, circa la qualità di parte necessaria rivestita dal

Consiglio notarile locale, avendolo ammesso alcune decisioni e negato

altre; ciò che ha appunto determinato l'assegnazione del ricorso in

questione alle sezioni unite della Corte rimettente;

che, secondo il giudice a quo il Consiglio notarile locale,

pur essendo un organo amministrativo, non potrebbe, alla stregua

della legislazione vigente, essere considerato parte necessaria del

giudizio di impugnazione, giacché gli artt. 148 e seguenti della

legge notarile del 1913 individuano quali soggetti legittimati

all'impugnativa solo il pubblico ministero e il notaio incolpato, con

ciò implicitamente escludendo il Consiglio; e a tale conclusione si

perverrebbe anche sulla base dell'art. 158, quinto comma, della

stessa legge, che, per il Ministero della giustizia e per il

Consiglio notarile, impone solo la "comunicazione" del provvedimento

giurisdizionale in materia disciplinare, cioè una semplice

informativa, non una notificazione, quale è invece stabilita in

favore delle parti del rapporto processuale;

che tale disciplina troverebbe fondamento e ratio nella

particolare natura giuridica della figura del notaio, considerata

dall'ordinamento per un verso assimilabile a quella del libero

professionista e per un altro equivalente a quella del pubblico

ufficiale; ciò che darebbe ragione altresì del ruolo svolto in

questa materia dal pubblico ministero, il quale fungerebbe (art. 152)

da titolare esclusivo dell'azione disciplinare diretta

all'applicazione delle sanzioni più gravi;

che l'opposto indirizzo interpretativo, secondo cui dovrebbe

essere riconosciuta al Consiglio notarile, organo amministrativo, la

possibilità d'impugnare i provvedimenti in materia disciplinare, non

potrebbe del resto essere seguito, mancando nella legge professionale

relativa ai notai una disposizione sulla cui base si possa

giustificare l'attribuzione allo stesso Consiglio della veste di

parte, sul tipo dell'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221

(Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio

delle professioni stesse), o dell'art. 7 del regio decreto 17 agosto

1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni

giurisdizionali del Consiglio di Stato); norme, queste, che

dispongono la notifica del ricorso anche alle autorità che hanno

emanato il provvedimento impugnato;

che proprio la previsione da ultimo citata sarebbe

espressione di un principio di necessaria partecipazione dell'organo

amministrativo al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento

da esso adottato; un principio, ribadito da diverse leggi in materia

di giurisdizione amministrativa (art. 36, secondo comma, del regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054; art. 21, primo comma, della legge

6 dicembre 1971, n. 1034), che, in forza di espresse disposizioni o

in via interpretativa, varrebbe in tutto l'ambito della

"giurisdizione professionale", a cominciare da quello dell'avvocatura

(ordinanza della Corte costituzionale n. 183 del 1999), ma che non

potrebbe tuttavia essere esteso all'ordinamento notarile, sia per

l'argomento letterale ostativo sopra esposto sia per la

disomogeneità delle discipline poste a confronto;

che, pertanto, il giudice rimettente solleva la questione di

legittimità costituzionale relativamente all'art. 149 della legge

notarile, là dove questa disposizione non prevede che anche il

Consiglio notarile sia parte del rapporto processuale in materia

disciplinare, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

ritenendo violati i "canoni della ragionevolezza e dell'effettivo

esercizio del diritto di difesa"; un dubbio, si aggiunge

nell'ordinanza di rimessione, che potrebbe investire in via

conseguenziale anche gli artt. 150, 152, 154, 155 e 156 della legge

notarile del 1913, relativi agli altri due tipi di procedimento

giurisdizionale riguardanti l'applicazione delle sanzioni

disciplinari notarili, anch'essi caratterizzati dalla non completezza

del rapporto processuale, in ragione dell'assenza del Consiglio

notarile locale;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale,

poiché solo in conseguenza del suo accoglimento il ricorso del

Consiglio notarile potrebbe essere dichiarato ammissibile ed

esaminato nel merito;

che nel giudizio così promosso è intervenuta la parte

privata, osservando (a) che il ruolo istituzionale svolto nel

procedimento disciplinare dal pubblico ministero, parte primaria e

necessaria del rapporto processuale, offrirebbe le massime garanzie

sul rispetto dei doveri (pubblicistici) relativi alla funzione

notarile e giustificherebbe la legittima differenziazione della sua

posizione rispetto agli altri soggetti del procedimento, (b) che

comunque il Consiglio notarile non sarebbe del tutto estromesso dal

giudizio, potendo intervenire ad adiuvandum e (c) che, in ogni caso,

una diversa articolazione del procedimento giurisdizionale

sanzionatorio sarebbe compito devoluto alla discrezionalità

legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale,

concludendo pertanto per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che la Corte di cassazione, sezioni unite civili,

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge

16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), nella parte in cui non prevede che il Consiglio notarile

locale sia parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di

"appello" promosso innanzi al tribunale dal notaio o dal Procuratore

della Repubblica, contro i provvedimenti d'applicazione delle "pene

disciplinari" dell'avvertimento e della censura presi nei confronti

del notaio da parte del Consiglio notarile da cui questi dipende;

che, in particolare, il giudice rimettente, assumendo la

natura amministrativa sia di tali provvedimenti che dell'organo

abilitato a prenderli e ritenendo che il legislatore, con la norma

impugnata - la quale indica, quali parti del giudizio davanti al

tribunale, soltanto il notaio e il Procuratore della Repubblica -,

abbia escluso l'intervento in giudizio del Consiglio notarile,

ritiene che tale esclusione contraddica il principio generale del

diritto secondo il quale l'autorità della pubblica amministrazione

la quale ha emesso un provvedimento impugnato davanti al giudice sia

soggetto controinteressato che, come tale, deve poter partecipare al

giudizio, e che da tale contraddizione derivi una lesione

dell'art. 24 della Costituzione - per non poter il Consiglio notarile

difendere il suo atto davanti al giudice - e dell'art. 3 della

Costituzione - in quanto la giurisprudenza sarebbe ormai costante nel

riconoscere, in altri ordinamenti professionali, la qualità di parte

nel giudizio del collegio professionale che ha emesso il

provvedimento impugnato -;

che, come riferisce la stessa ordinanza che ha sollevato la

questione, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha oscillato tra

la soluzione favorevole e quella contraria al riconoscimento - in

base all'interpretazione delle norme legislative vigenti - al

Consiglio notarile della qualità di parte nel procedimento

giurisdizionale (dalla quale oscillazione, l'assegnazione del

problema alle sezioni unite della Corte di cassazione) e che la

soluzione interpretativa favorevole è stata sostenuta sulla base di

argomenti analoghi a quelli che hanno indotto il giudice rimettente a

proporre la presente questione di legittimità costituzionale;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudice

rimettente ha interpretato la disposizione censurata alla stregua di

alcune norme particolari della legge concernente l'ordinamento del

notariato (segnatamente le norme che omettono di nominare il

Consiglio notarile tra le parti del giudizio, menzionandolo come

destinatario di semplici informative), ma non ha saggiato la tenuta

dell'interpretazione cui è giunto alla luce sistematica dei principi

costituzionali che lo stesso giudice rimettente ritiene reggere la

materia e che ha invocato ai fini della proposizione della questione

di costituzionalità;

che, in relazione al principio di unità dell'ordinamento

giuridico, alle norme e ai principi costituzionali si deve ricorrere

per giustificare la proposizione della questione di legittimità

costituzionale solo dopo che le stesse norme e gli stessi principi

siano stati considerati al fine di interpretare in loro conformità

la disposizione che il giudice deve applicare e dopo che tale

interpretazione conforme sia risultata impossibile;

che, sotto questo profilo, la sollevata questione di

legittimità costituzionale risulta carente per un difetto di

interpretazione della norma censurata, difetto tanto più evidente in

quanto, secondo ciò che si è dianzi ricordato, altra giurisprudenza

è potuta giungere a un risultato interpretativo che avrebbe reso

superflua, nello stesso ordine di idee del giudice rimettente, la

questione di costituzionalità proposta;

che pertanto - indipendentemente da ogni considerazione in

merito al risultato cui la richiesta interpretazione sistematica,

Costituzione inclusa, potrebbe condurre - la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile (tra molte, ordinanze n. 592 e n. 177 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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