Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo

comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei

tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il

10 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritta al n. 722 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione staccata di Catania, con ordinanza del 10 novembre 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo

comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali), nella parte in cui non prevede espressamente il potere

del giudice amministrativo di sospendere, con ordinanze cautelari

propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto

dell'amministrazione;

che, in particolare, il giudice remittente, adito per

l'annullamento di un provvedimento di rigetto di domanda di

concessione di contributo in conto capitale ad impresa artigiana per

l'acquisto di attrezzature e macchinari, ai sensi dell'art. 43 della

legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (Norme per la tutela, la

valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano), precisa

che, con ordinanza cautelare n. 2831/1995 in pari data, ha accolto

temporaneamente la domanda di sospensione dell'efficacia del

provvedimento negativo impugnato, ordinando alla amministrazione

competente di riesaminare la situazione controversa e di regolarla

nuovamente a titolo provvisorio, vale a dire concedendo al ricorrente

il richiesto contributo ovvero, ove ne ricorressero i presupposti,

negandolo nuovamente in presenza di altre legittime ragioni ostative

non evidenziate con l'impugnato provvedimento negativo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il

remittente premette di condividere l'orientamento giurisprudenziale a

suo avviso riconducibile alle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975

e 8 del 1982 di questa Corte ed espresso dall'Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 30 aprile 1982 e nelle

ordinanze nn. 17 dell'8 ottobre 1982 e 14 del 1 giugno 1983, secondo

il quale, in forza dei principi fissati dagli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, la

tutela cautelare dovrebbe ammettersi anche in relazione al

silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi dell'amministrazione

che incidono sugli interessi legittimi all'acquisizione di un bene

della vita (cosiddetti interessi legittimi pretensivi);

che lo stesso remittente ricorda di avere adottato, in numerose

fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio a quo, ordinanze

"propulsive" di sospensione di provvedimenti negativi, tutte

annullate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione

siciliana, che, pur ammettendo in linea di principio la

sospendibilità dei provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto, ha

subordinato l'esercizio del potere cautelare del giudice

amministrativo a condizioni talmente rigide da escludere nella

sostanza la tutela cautelare per una larga fascia di interessi

pretensivi;

che viceversa, secondo il remittente, il giudizio cautelare,

analogamente a quello di ottemperanza, potendo implicare

l'affermazione del dovere dell'amministrazione di provvedere mediante

un facere specifico, deve essere ricondotto nell'ambito della

giurisdizione estesa al merito, attesa anche l'unitarietà, nella

fase cautelare, del momento di cognizione e di quello esecutivo,

essendo l'eseguibilità, anche con mezzi coercitivi, connotato

proprio ed indefettibile del tipo di tutela richiesto, tanto più che

il giudice, nell'indagine circa la ricorrenza dei presupposti della

tutela cautelare, può e deve compiere anche una comparazione degli

interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia;

che, conseguentemente, ad avviso del giudice a quo, la costante

interpretazione restrittiva del Consiglio di giustizia amministrativa

per la regione siciliana, che costituisce nei suoi confronti "diritto

vivente", vanificherebbe l'esigenza costituzionale di assicurare

effettiva tutela agli interessi legittimi pretensivi anche nella fase

cautelare, e si porrebbe, quindi, in contrasto, con gli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della

Costituzione;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che il giudice remittente riferisce di aver adottato in

numerose fattispecie analoghe a quella che forma oggetto del giudizio

principale una interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21

della legge n. 1034 del 1971, a suo avviso, conforme ai principi

risultanti dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, propiziata

dalle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975 e 8 del 1992 di questa

Corte e seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,

secondo la quale la tutela cautelare deve ammettersi anche in

relazione al silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi della

pubblica amministrazione che incidano su interessi legittimi

cosiddetti pretensivi, interessi che abbiano cioè ad oggetto

l'acquisizione di un bene della vita;

che tale orientamento, secondo quanto riferito dallo stesso

giudice remittente, non ha potuto pienamente realizzarsi in Sicilia,

poiché il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione

siciliana, giudice amministrativo di secondo grado in quella regione,

pur ammettendo in linea di principio la sospendibilità dei

provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto della pubblica

amministrazione, ha tuttavia circondato il potere cautelare del

giudice amministrativo di così stringenti limiti e lo ha subordinato

a così rigide condizioni da escludere qualsiasi tutela cautelare per

una larga fascia di interessi pretensivi, con conseguente

vanificazione della pienezza del principio costituzionale;

che il medesimo giudice remittente mostra nondimeno, nelle ampie

argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza di remissione, di

ritenere senz'altro corretto e conforme a Costituzione l'orientamento

da lui adottato, ed erroneo, invece, quello seguito dal Consiglio di

giustizia amministrativa, come si desume dall'ordinanza con la quale,

in pari data, il giudice a quo ha accolto, sia pure temporaneamente,

la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del

provvedimento negativo impugnato, rinviando l'ulteriore e definitiva

trattazione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio

utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte di questa

Corte;

che, in effetti, la domanda incidentale ha potuto essere accolta

solo sulla base di quell'interpretazione ampia dei poteri del giudice

cautelare che oggi viene richiesto a questa Corte di introdurre con

una pronuncia di illegittimità costituzionale;

che in questo contesto è evidente che la questione sottoposta

all'esame di questa Corte non è volta a rimuovere un dubbio di

legittimità costituzionale, che il remittente ha concretamente

mostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via

interpretativa, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia

definitiva dall'alea di una impugnazione e di un eventuale

annullamento da parte del giudice d'appello;

che, poiché una finalità siffatta è estranea alla logica del

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari