Art. 6 — Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973
Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perche' in aree dichiarate inagibili, nonche' il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, ((il Dipartimento della protezione civile)) e' autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. ((I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti)).
Testo vigente dal 26 settembre 1996
