Art. 6 — Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999

((1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalita' di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure gia' stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998)) ((2. Nelle aree direttamente investite dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte e' vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale, nonche' realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamita'. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali e' stata gia' effettuata la perimetraziane delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e' effettuata sempre entro il 30 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza)) ((3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unita' immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresi' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonche' i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entita' delle unita' immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unita' immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessita' di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unita' immobihari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune)) I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 6, i seguenti contributi:

  • a)qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;
  • b)qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, ((o di tutela paesistico-ambientale,)) senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. ((Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo e' sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria)). Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. ((Per l'erogazione dei contributi le regioni possono, avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti)). Le provvdienze gia' concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 15 luglio 1999

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Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1999 al 15 luglio 1999. 47 parole tolte, 538 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo tolto: 6 aggiunto: 5, comma 1, si applicano i benefici aggiunto: e le modalita' di cui agli articoli 4, comma 6, aggiunto: 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge tolto: 30 gennaio 1998, aggiunto: n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure gia' stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 aggiunto: del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 30 marzo 1998, aggiunto: n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61tolto: . Nei territori di cui all'articolo 5 aggiunto: del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998 2. Nelle aree direttamente investite dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte e' vietato procedere alla ricostruzione di tolto: immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le aggiunto: manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale, nonche' realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999aggiunto: , provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamita'. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono … decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. tolto: Nelle stesse aree e' fatto, altresi', divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, aggiunto: In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza … territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 tolto: la perimetrazione aggiunto: per i quali e' stata gia' effettuata la perimetraziane delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e' effettuata aggiunto: sempre entro il 30 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato … 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. aggiunto: Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza 3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regionetolto: , aggiunto: o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione aggiunto: degli edifici pubblici e delle unita' immobiliari totalmente tolto: distrutte aggiunto: distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale aggiunto: o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigentitolto: . aggiunto: ed altresi' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonche' i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entita' delle unita' immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unita' immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessita' di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unita' immobihari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comunetolto: . I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del … In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui tolto: a aggiunto: al comma 6, i seguenti contributi:

… da demolire. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, aggiunto: o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. aggiunto: Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo e' sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede … di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. tolto: Le provvidenze aggiunto: Per l'erogazione dei contributi le regioni possono, avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti. Le provvdienze gia' concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1999-05-13;132~art6 · fonte del testo

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