Art. 2 — Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia
Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme gia' assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui gia' previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, (( articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995. Il presidente della regione Calabria e' autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamita' di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. (( Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, puo' destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le universita' calabresi e con gli enti locali della Calabria. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella citta' di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione puo' utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative gia' previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile puo' altresi' disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione puo' utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative gia' previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile puo' altresi' disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione)).
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
