Art. 1 — Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. ((In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma)). I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni ((a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari)) di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati((, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi)). La regione Basilicata ((, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1,)) provvede, altresi', a redigere ed attuare, ((utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo)) 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.
Testo vigente dal 15 luglio 1999
