Art. 12 — Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265
Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari.", e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.";
- b)all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- c)all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.";
- d)all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente: " 2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.";
- e)all'articolo 12, comma 5-octies, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "((31 dicembre 1997)) ". Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine e' fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Testo vigente dal 26 settembre 1996
