Art. 4 — Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000. ((Nei limiti delle risorse di cui al comma 10)) ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto ((proporzionale alla spesa)) per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune ((o in un comune limitrofo)) di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. ((Per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa)). Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti ((...)) per le abitazioni principali, ((e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo)) al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari. ((Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito)), in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore ((all'1,5 per cento)) della rata di ammortamento. ((Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale)). ((5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e' concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste)) Ai soggetti ((...)), che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo. ((9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi)) ((9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articoli 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta)) ((10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze)) ((10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo))

Testo vigente dal 12 dicembre 2000

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 2000 al 12 dicembre 2000. 106 parole tolte, 479 parole aggiunte.

… i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000. tolto: Ai aggiunto: Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al … non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto tolto: pari aggiunto: proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune aggiunto: o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella … cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. aggiunto: Per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al … contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subititolto: , con priorita'aggiunto: ... per le abitazioni principali, tolto: al aggiunto: e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari. Alle imprese industriali, aggiunto: artigiane, agro-industriali, agricole, tolto: commerciali, di servizi aggiunto: alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi … valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore tolto: al 2 aggiunto: all'1,5 per cento della rata di ammortamento. tolto: Ai soggetti residenti nei comuni aggiunto: Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale. 5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e' concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste Ai soggetti..., che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o … il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo. tolto: I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5 aggiunto: 9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civileaggiunto: , d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventitolto: . aggiunto: 9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articoli 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta 10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4aggiunto: , 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita' tolto: assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza aggiunto: di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. tolto: Detta disponibilita' e' incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate aggiunto: Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenzetolto: . Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilita' di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza. aggiunto: 10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art4 · fonte del testo

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