Art. 7 — Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie
Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. (( In tal caso il contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.)) Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi (( di cui al presente titolo,)) per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1. (( All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, la parola: "1996" e' sostituita dalla seguente: "1997";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purche' siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attivita' di protezione civile";
- c)al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della difesa";
- d)al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato". ))
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
