Art. 11 — Volontariato di protezione civile
All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";
- b)al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni" e' sostituita dalla seguente: "organizzazioni";
- c)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.". All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni".
Testo vigente dal 27 luglio 1996
