Art. 8 — Finanziamenti di interventi di protezione civile
Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile. (( Le somme potranno altresi' essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.)) Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali e' intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a utilizzare le disponibilita' non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto - legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996 e 1997".
Testo vigente dal 20 luglio 1997
