Art. 23-sexies — Altre misure di protezione civile
Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
