Art. 7-ter — Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative
Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime.
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
