Art. 5 — Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile
Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.
Testo vigente dal 30 marzo 2004
