Art. 5 — Provvidenze a favore delle imprese
Al fine della ripresa delle attivita' produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprieta' ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto. (( Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone. )) Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attivita' artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresi', concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque (( e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune)). (( Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unita' immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici.)) Le provvidenze gia' concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e societa' a partecipazione regionale. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. (( Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.)) Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato. (( Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione e' subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonche' del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione e' subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse. ))
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
