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L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidita' escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. Hanno diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di continuare l'attivita' abitualmente esercitata. Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 27 febbraio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità a favore di superstiti (vedova e orfani) del capo di famiglia aziendale (colonia o mezzadrile) escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa è costituzionalmente illegittimo, per l'ingiusta discriminazione e l'arbitraria preclusione della pensione di riversibilità nei confronti di un lavoratore deceduto, effettuate solo perché questi non era il capo della famiglia aziendale. L'ulteriore differente trattamento tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri lavoratori posto dal cit. art. 18 della legge n. 1047 del 1957 e conservato dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decesso anteriori alla sua entrata in vigore, non viola invece il principio di eguaglianza. Alla stregua dei principi affermati con sent. n. 128 del 1973 della Corte, trattasi anche qui di una scelta politica legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale, con una gradualità di passaggi, richiesta dalle disponibilità finanziarie. In base allo stesso criterio è da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova del coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva.

    Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 672/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti da altre categorie, in particolare a quella dei lavoratori autonomi dei campi, il mantenimento - per casi di decessi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - delle limitazioni poste dalla precedente normativa al diritto alla pensione di riversibilità è frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela stessa con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie. La diversità dell'ordinamento della categoria dei lavoratori dei campi rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, abilita peraltro, il legislatore a dettare discipline dei trattamenti previdenziali indiretti a loro volta differenziate, onde queste siano meglio adeguate alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, L. 26 ottobre 1957 n.1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata). - cfr. S. n. 33/1975.

    Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 3 cost. · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 336/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    La diversita` dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, trova adeguata e ragionevole giustificazione nella diversita` dei rispettivi rapporti di lavoro; peraltro, "la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una scelta di politica legislativa che postula una ragionevole gradualita`, in relazione anche alle disponibilita` finanziarie e alle esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 25 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e 18, della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. - nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di coltivatori diretti alla pensione di riversibilita`, nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente all'1 gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa gestione speciale). - cfr. S. n. 33/1975.

    Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art18 · fonte del testo

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