Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione

dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori

diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Pescara nel

procedimento civile vertente tra Farchione Concetta e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 328 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 277 del 23 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Tortora Pasqualina e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 531 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41 del 12 febbraio 1975;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Paolozza

Giovannangelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta

al n. 89 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione di Paolozza Giovannangelo;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza 2 aprile 1974 del pretore di Pescara

propone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25,

primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore

diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il

coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio

1970 o successiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza 14 novembre 1974 del pretore di Napoli eleva a

sospetto di incostituzionalità la stessa disposizione, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del lavoro del

tribunale di Benevento solleva questione di costituzionalità dello

stesso art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude

dal beneficio della pensione di riversibilità l'orfano, inabile al

lavoro, di coltivatore diretto, mezzadro o colono deceduto

anteriormente all'entrata in vigore di tale legge (lo maggio 1969);

nonché dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n.

1047, nella parte in cui non riconosce in ogni caso all'orfano inabile

al lavoro la pensione di riversibilità: e ciò in riferimento all'art.

3 della Costituzione;

che in questa sede si è costituito solo Giovannangelo Paolozza,

mentre non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che la questione sollevata con le ordinanze del pretore

di Pescara e del pretore di Napoli è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 33 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi o diversi, in quanto anche

per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono

le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza;

che per le disposizioni censurate dal giudice del lavoro del

tribunale di Benevento - e nei limiti dell'ordinanza - valgono le

stesse statuizioni della menzionata sentenza n. 33 del 1975, tenendo

anche conto dell'equiparazione tra orfani minori ed orfani inabili

(contenuta nell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, richiamato dall'art. 18 della legge

n. 1047 del 1957), che rientrano nella generica e comprensiva

categoria di orfani su cui si è già pronunziata la ridetta sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - sollevata con l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice

del lavoro del tribunale di Benevento - dell'art. 18 della legge 26

ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità

e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), già dichiarato

illegittimo con sentenza n. 33 del 1975 di questa Corte, in parte qua;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - sollevata con le tre ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 25 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarata

non fondata con la stessa sentenza numero 33 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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