Articolo abrogato dal regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579.
Abrogato dal 2 agosto 1979
Articolo abrogato dal regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579.
Abrogato dal 2 agosto 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1974 al 2 agosto 1979. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.
ARTICOLO ABROGATO DAL tolto: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 aggiunto: REGIO DECRETO 24 DICEMBRE 1896, N. tolto: 1092 aggiunto: 579
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale 12 - 26 luglio 1979, n. 83
La Corte Costituzionale 12 - 26 luglio 1979, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 01/08/1979, n. 210) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 184, commi secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art184 · fonte del testo
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