Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione

dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti,

mezzadri e coloni), e dell'art.25 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1971 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Romanelli Maria e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 271 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Lia Serafina e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 149 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 163 del 27 giugno 1973;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Lillini

Orsola e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

199 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

4) ordinanza emessa il 10 gennaio 1974 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra

Ercolani Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n.203 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;

5) ordinanze emesse il 29 gennaio 1974 dal pretore di Pescara nei

procedimenti civili vertenti tra Micaroni Teresa, Di Girolamo Anna e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 257 e

258 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;

6) ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Lamberti Anna

ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al

n. 284 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Ercolani Maria e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Ercolani Maria, e l'avvocato

Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile iniziato nei confronti dell'INPS da

Maria Romanelli, vedova di un coltivatore diretto, per ottenere la

pensione di riversibilità, negatale per il difetto del requisito

dell'inabilità, la Corte d'appello di Potenza, con ordinanza 21

dicembre 1971, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale circa l'art. 18,

secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che prevede tale

requisito, e circa l'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, "nella

parte in cui subordina l'estensione alle vedove dei coltivatori diretti

delle norme stabilite per i lavoratori dipendenti alla condizione che

il coltivatore diretto sia deceduto successivamente alla data di

entrata in vigore della legge, lasciando in vita, per i casi di decessi

avvenuti prima, le disposizioni di cui al già menzionato secondo comma

dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047".

Premesso che il diritto alla riversibilità della pensione dei

lavoratori dipendenti non sarebbe soggetto ad una tale limitazione,

eliminata per gli stessi lavoratori dei campi dalla successiva legge n.

153 del 1969, solo per decessi posteriori alla sua entrata in vigore,

la Corte d'appello osserva che la preesistente diversità di

trattamento, nell'ipotesi di decessi anteriori, non troverebbe

giustificazione razionale, data la perfetta identità delle situazioni

obiettive.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto

l'INPS, la cui difesa, pur chiedendo che si provveda come di giustizia,

prospetta, per entrambe le questioni, l'infondatezza e, per quella

dell'art.25 della legge del 1969, pure l'irrilevanza.

Al riguardo, osserva che l'assicurazione obbligatoria dei

lavoratori autonomi dei campi riguarderebbe solo la pensione diretta, e

non anche quella di riversibilità, che sarebbe incompatibile con la

stessa struttura della legge, per cui ogni componente della famiglia

coltivatrice, iscritto all'assicurazione, è direttamente destinatario

della garanzia previdenziale.

Infatti, il primo comma dell'art. 18 della legge del 1957

limiterebbe l'assicurazione obbligatoria dei rurali soltanto

all'invalidità e vecchiaia. Il successivo comma, oggetto della

censura, derogherebbe al principio generale dell'esclusione della

assicurazione relativa alla pensione indiretta e la concederebbe alla

vedova inabile, in quanto questa, come tale, pur facendo parte

dell'azienda familiare, non potrebbe conseguire l'iscrizione personale

nell'assicurazione e la tutela assicurativa diretta.

Sulla questione, attinente all'art. 25 della legge del 1969, che,

per i decessi anteriori alla sua entrata in vigore, si rifà alla

precedente disciplina dettata dall'altra norma denunziata, la difesa

dell'Istituto ne prospetta l'irrilevanza, assumendo che per la

definizione del giudizio a quo sarebbe sufficiente decidere sulla

legittimità di quest'ultima norma; e, in subordine, ne sostiene

l'infondatezza.

2. - Le medesime questioni sono state sollevate:

- con ordinanza 6 febbraio 1973 dalla stessa Corte di appello di

Potenza, in un procedimento iniziato da Lia Serafina nei confronti

dell'INPS, che dinanzi a questa Corte si è costituito, concludendo per

l'infondatezza;

- con ordinanza 26 aprile 1974 dal tribunale di Modena (giudice del

lavoro) nei procedimenti riuniti, iniziati da Anna Lamberti ed altri,

senza costituzione di parti in questa sede.

3. - Una questione parzialmente diversa - sempre in riferimento

all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del

1969, "nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità

alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore

della legge, solo se il coniuge non era titolare di pensione ovvero era

titolare di pensione con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva e non

se con decorrenza anteriore", è stata promossa, con due ordinanze del

29 gennaio 1974, dal pretore di Pescara, il quale profila la disparità

di trattamento di due situazioni obiettive identiche.

Nessuno si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte.

4. - Nel corso di un procedimento civile iniziato al fine di

ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità

in favore dei minori Luciano e Giancarlo Menichelli, orfani di un

mezzadro, il giudice del lavoro presso il tribunale di Macerata, con

ordinanza 30 gennaio 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 18, secondo comma, della legge n. 1047 del 1957 e 25 della

legge n. 153 del 1969, la prima norma "nella parte in cui limita il

diritto alla pensione di riversibilità dei figli minori del colono

mezzadro deceduto ai soli casi dei figli minori del capo famiglia il

cui nucleo familiare superstite abbia abbandonato il fondo" e la

seconda "nella parte in cui subordina l'estensione ai figli minori dei

coloni mezzadri delle norme stabilite per i figli minori dei lavoratori

dipendenti alla condizione che il colono mezzadro sia deceduto

successivamente alla data di entrata in vigore della legge, lasciando

in vita, per i casi di decesso avvenuto prima, le disposizioni di cui

al già menzionato secondo comma dell'art. 18 legge 26 ottobre 1957, n.

1047".

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto

l'INPS, la cui difesa, pur chiedendo anche qui che si provveda come di

giustizia, prospetta l'infondatezza della questione.

Al riguardo sostiene la legittima discrezionalità del legislatore

di graduare nel tempo l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

5. - La Corte di cassazione, con ordinanza 10 gennaio 1974, emessa

nel corso di un procedimento iniziato nei confronti dell'INPS da Maria

Ercolani, vedova di un colono, per ottenere il riconoscimento della

pensione in favore del figlio minore Sergio Celati, ha sollevato, in

riferimento al principio di eguaglianza, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, "in quanto

limita il diritto alla pensione di riversibilità solo a favore dei

superstiti (vedova e orfani) del capo della famiglia colonica o

mezzadrile, escludendola per i superstiti degli altri eventuali

componenti della famiglia stessa".

La Cassazione osserva che la necessità di graduare nel tempo

l'estensione della tutela previdenziale non giustificherebbe la norma,

stante la conseguente sperequazione di ordine subiettivo nei confronti

di chi ha una autonoma posizione assicurativa.

Nel presente giudizio si è costituita soltanto la parte privata,

la cui difesa ha fatto proprie, in sostanza, le argomentazioni del

giudice a quo ed ha poi depositato memoria nella quale insiste sul

carattere discriminatorio non solo del denunziato art. 18 della legge

n. 1047 del 1957, ma anche dell'art. 25 della legge n. 153 del 1969. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze di rimessione sollevano, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questioni aventi oggetto identico od

analogo e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

2. - La Cassazione ha denunziato a questa Corte l'art. 18 della

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in quanto limita il diritto alla

pensione di riversibilità a favore dei superstiti (vedova ed orfani)

del capo della famiglia aziendale (colonica o mezzadrile), escludendolo

per i superstiti degli altri eventuali componenti della stessa

famiglia.

La disposizione censurata ha tuttora efficacia, essendo stata

mantenuta ferma dalla successiva legge 30 aprile 1969, n. 153, per i

casi di decessi anteriori all'entrata in vigore di questa.

La questione è fondata.

È innegabile che ogni componente della famiglia aziendale, fruendo

di una propria posizione assicurativa, debba avere lo stesso

trattamento previdenziale, indipendentemente dalla sua posizione, come

lavoratore, nell'azienda, e che, in caso di decesso del lavoratore

autonomo, i suoi superstiti debbano essere assistiti dalla medesima

tutela assicurativa, ferme le altre condizioni di legge.

La norma denunziata, al contrario, escludendo dalla tutela i

superstiti di un lavoratore deceduto, facente parte della famiglia

aziendale, solo perché questi non ne era il capo, effettua una

ingiusta discriminazione ed arbitrariamente preclude ai superstiti la

pensione di riversibilità.

La norma deve, pertanto, essere dichiarata illegittima.

3. - L'equiparazione che da tale dichiarazione di illegittimità

consegue tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli

degli altri lavoratori della stessa azienda risolve la questione,

proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata, circa l'art.

18 della legge del 1957, per quanto attiene al differente trattamento

tra gli orfani del capo famiglia e degli altri lavoratori dell'azienda

familiare.

L'art. 25 della legge n. 153 del 1969, nel quadro di una estensione

della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie

di lavoratori, ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua

entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina.

Anche tale norma è stata censurata dallo stesso giudice di Macerata

per violazione del principio di eguaglianza.

Per altro, la questione è da ritenersi infondata, alla stregua dei

principii affermati con sentenza n. 128 del 1973 da questa Corte:

trattasi anche qui di una scelta di politica legislativa diretta a

realizzare l'ampliamento della tutela con una gradualità di passaggio,

richiesta dalle disponibilità finanziarie (vedi anche la recente leage

16 aprile 1974, n. 114, di conversione del d.l. 2 marzo 1974, n. 30).

4. - In base allo stesso criterio è da ritenere infondata la

questione di legittimità, promossa dal pretore di Pescara, dell'art.

25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui

riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova del coltivatore

diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il

coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio

1970 o successiva.

5. - La Corte d'appello di Potenza e il giudice del lavoro del

tribunale di Modena hanno denunziato l'art. 18 della legge n. 1047 del

1957, nella parte in cui, a differenza di quanto è stabilito per la

pensione dei lavoratori dipendenti, richiede il requisito di

invalidità per il riconoscimento del diritto a pensione di

riversibilità della vedova del coltivatore diretto, mezzadro o colono,

e l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui conferma

tale disciplina per i casi di decessi antecedenti alla sua entrata in

vigore.

La questione è infondata.

Invero, la differenza di disciplina della pensione alla vedova del

lavoratore dipendente rispetto a quella del lavoratore agricolo

autonomo trova la sua ragione nel fatto che la seconda, in quanto

contribuisce col suo lavoro all'azienda familiare, ha una sua propria

tutela assicurativa e previdenziale.

Era consona al sistema normativo in cui si collocava la

disposizione del 1957 l'esclusione della pensione di riversibilità, in

aggiunta a quella diretta, in favore della lavoratrice agricola

autonoma.

Non era irrazionale e non comportava alcuna violazione del

principio di eguaglianza il fatto che, solo nel caso in cui ricorresse

il requisito della inabilità, la vedova del lavoratore autonomo dei

campi, non essendo più inserita nell'azienda familiare, fosse priva di

una tutela assicurativa autonoma e dovesse, pertanto, conseguire solo

in tal caso la pensione di riversibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per

invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),

nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità ai

superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale,

escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della

famiglia stessa;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,

nonché dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Potenza, dai giudici del lavoro dei tribunali

di Modena e di Macerata e dal pretore di Pescara con le ordinanze in

epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari