Corte costituzionale

Ordinanza n. 672/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per

invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),

promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri

Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25

marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre

1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione

di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla

condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare

superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare

l'attività abitualmente esercitata;

che la norma suddetta viene censurata in relazione alla

disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del

lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di

esercenti piccole imprese commerciali per i quali non è imposta

uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di

riversibilità;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui

all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di

cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro

dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti

ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi)

ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in

vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa

Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione

di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di

politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i

quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la

gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie;

che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime

previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di

lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi

ordinamenti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti

trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle

peculiarità degli ordinamenti stessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047

(Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai

coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:672 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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