Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31
Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3:
- 1)al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ((alla societa' ANAS S.p.A.))»;
- 1-bis)((al comma 2-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilita'"));
- 2)il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque membri, dei quali:
- a)tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'((Autorita' di Governo)) competente in materia di sport, di cui:
- 1)uno con funzioni di presidente;
- 2)uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;
- 3)un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
- b)uno designato dalla regione Lombardia;
- c)uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2. 5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), (( numero 2))), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali ((...)) di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ((nonche' degli interventi)) di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. ((L'organo di amministrazione)) delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), (( numero 3))), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, ((l'organo di amministrazione)) puo', in qualunque momento, impartire direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella delega. ((5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e' conferito all'amministratore delegato della medesima Societa'));
- 3)al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» e' sostituita dalla seguente: «designati»;
- 4)il comma 7 e' abrogato;
- b)e' aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
