Art. 3 — Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026
Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento ((dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)) L'amministratore delegato pro tempore ((dell'ANAS S.p.A.)), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ((effetti prodottisi)) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ((dell'ANAS S.p.A.)). Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali ((rimborsi di spese)) sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore ((dell'ANAS S.p.A.)) puo' avvalersi delle strutture ((della medesima societa' e)) delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (( L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. 2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. puo' avvalersi delle strutture della medesima societa' e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
Testo vigente dal 6 aprile 2024
