Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026» ((e della societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A")) ((All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attivita' di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 'Milano-Cortina 2026' non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali";))
- b)((al comma 3:
- 1)all'alinea, la parola: "quattordici" e' sostituita dalle seguenti: "un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto";
- 2)alla lettera a), la parola: "sette" e' sostituita dalle seguenti: "fino a un massimo di nove";
- 3)e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo")). ((Con riferimento alla societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
