All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture"; 0b) al comma 136-bis:

  • 1)al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135";
  • 2)al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"; 0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: "136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario"));
  • a)dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 ((...)) sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 ((...)) concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, ((il controllo e la valutazione)) della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
  • b)al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
  • c)al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».

Testo vigente dal 22 aprile 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 3 parole tolte, 176 parole aggiunte in 4 capoversi.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture"; 0b) al comma 136-bis:

tolto: aaggiunto: 1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135";

aggiunto: 2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"; 0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: "136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario";

aggiunto: a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: «139-quater. Al fine di garantire … assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025tolto: ,aggiunto: ... sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025tolto: ,aggiunto: ... concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, tolto: controllo e aggiunto: il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art30 · fonte del testo

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