Art. 30 — Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture"; 0b) al comma 136-bis:
- 1)al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135";
- 2)al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"; 0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: "136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario"));
- a)dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 ((...)) sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 ((...)) concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, ((il controllo e la valutazione)) della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
- b)al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
- c)al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».
Testo vigente dal 22 aprile 2023
