Art. 4 — Disposizioni transitorie e finanziarie
Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Societa' adegua la convenzione quadro ((con l'ANAS S.p.A.)) alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Societa' le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ((all'ANAS S.p.A.)) gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate ((dall'ANAS S.p.A.)), nelle modalita' previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma)) sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori ((oneri)) a carico della finanza pubblica. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Societa' in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, e' convocata l'assemblea dei soci della Societa' per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Societa' adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari. E' autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ((L'ANAS S.p.A)) destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilita' complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (( Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Societa' intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attivita' svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Societa' provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attivita' gia' svolte dalla Societa' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attivita' gia' svolte dalla Societa' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano e' approvato anche in piu' stralci funzionali, in coerenza con le modalita' di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed e' corredato di norme di attuazione. 3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attivita' finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attivita' di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e' autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalita' di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unita' da inquadrare nell'area delle elevate professionalita', prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unita' da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)) ((Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
