Art. 16 — Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente «3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, gia' trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal ((piano economico-finanziario)), la relazione di cui al comma 1 e' soggetta all'attivita' di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non e' richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo.». (( All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36". All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, dopo le parole: "una societa' per azioni" sono inserite le seguenti: "in house";
- b)al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" e' sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- c)il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Alla societa' possono altresi' essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
- a)di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b)delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
- c)delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione". 1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
