Art. 1 — Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026
Soggetto attuatore delle opere complementari ((...)) connesse allo svolgimento ((dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' ANAS S.p.A.)) ((e' individuata)) quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Societa'». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ((effetti prodottisi)) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Societa' trasmette ((all'ANAS S.p.A.)) una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e ((circa gli impegni)) finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Societa'. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Societa' trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' FERROVIENORD S.p.A. e' individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Societa'. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Societa' trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'))
Testo vigente dal 6 aprile 2024
