Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2:
  • 1)al comma 8: 1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ((la Regione siciliana e la regione Calabria))»; 1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
  • 2)al comma 8-bis, ((...)) le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» ((sono sostituite dalle seguenti:)) «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
  • 3)al comma 8-quater, secondo periodo: 3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»; 3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
  • 4)dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: «8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ((rilasciata da uno)) o piu' soggetti ((forniti)) di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
  • b)all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» e' sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
  • c)all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
  • 1)le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato)) italiane»;
  • 2)dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attivita' di direzione ((dei)) lavori dell'opera»;
  • 3)le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'».

Testo vigente dal 21 agosto 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 21 agosto 2024. 12 parole tolte, 17 parole aggiunte in 5 capoversi.

… sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportiaggiunto: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite tolto: le Regioni Sicilia e aggiunto: la Regione siciliana e la regione Calabria»; 1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

2) al comma 8-bis, tolto: sostituireaggiunto: ... le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» tolto: con le aggiunto: sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;

… merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies tolto: di aggiunto: rilasciata da uno o piu' soggetti aggiunto: forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

1) le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' del tolto: Gruppo ferrovie dello stato aggiunto: gruppo Ferrovie dello Stato italiane»;

2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attivita' di direzione aggiunto: dei lavori dell'opera»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-29;89~art2 · fonte del testo

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