Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2:
- 1)al comma 8: 1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ((la Regione siciliana e la regione Calabria))»; 1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
- 2)al comma 8-bis, ((...)) le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» ((sono sostituite dalle seguenti:)) «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
- 3)al comma 8-quater, secondo periodo: 3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»; 3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
- 4)dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: «8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ((rilasciata da uno)) o piu' soggetti ((forniti)) di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
- b)all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» e' sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
- c)all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
- 1)le parole: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato)) italiane»;
- 2)dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attivita' di direzione ((dei)) lavori dell'opera»;
- 3)le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'».
Testo vigente dal 21 agosto 2024
