Art. 3 — Misure urgenti per la gestione della crisi idrica
Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa ((dell'Unione europea))»;
- b)all'articolo 77:
- 1)al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
- 2)al comma 10-bis: 2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»; 2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;
- 3)dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
- a)siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b)siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
- c)le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- d)per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;
- c)all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis ((e 10-ter»;))
- d)all'articolo 104, comma 4-bis:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;
- 2)al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa ((dell'Unione europea)), le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;
- e)all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «((nonche' di)) riuso». Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, ((n. 55,)) e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,)) ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (( (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio)), del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (( (UE) 2024/1765 della Commissione)), dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonche' al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano gia' scaduti. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della societa' di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'))
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
